Art. 27 
 
 
         Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici 
 
  1. Il  Consiglio  superiore  Beni  culturali  e  paesaggistici,  di
seguito denominato «Consiglio superiore», e'  organo  consultivo  del
Ministero  a  carattere  tecnico-scientifico  in  materia   di   beni
culturali e paesaggistici. 
  2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Capo  di
Gabinetto o, tramite l'Ufficio di Gabinetto, del Segretario  generale
o del direttore generale centrale competente: 
    a)  obbligatoriamente,  sui  programmi  nazionali  per   i   beni
culturali e paesaggistici e sui relativi piani  di  spesa  annuali  e
pluriennali, predisposti dall'amministrazione; 
    b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi  internazionali  in
materia di beni culturali; 
    c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi  di
valorizzazione dei  beni  culturali,  nonche'  sul  Piano  strategico
«Grandi  Progetti  Beni  culturali»  e  sul   Piano   nazionale   per
l'Educazione al  patrimonio  culturale  predisposto  dalla  Direzione
generale Educazione, ricerca e istituti culturali; 
    d)  sui  piani  paesaggistici  elaborati  congiuntamente  con  le
Regioni; 
    e) sugli schemi  di  atti  normativi  e  amministrativi  generali
afferenti  la  materia  dei  beni   culturali   e   paesaggistici   e
l'organizzazione del Ministero; 
    f) su questioni di  carattere  generale  di  particolare  rilievo
concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; 
    g) su questioni in materia  di  beni  culturali  e  paesaggistici
formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonche'
da Stati esteri. 
  3. Il Consiglio superiore puo' avanzare  proposte  al  Ministro  su
ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente
la materia dei beni culturali e paesaggistici. 
  4. Il Consiglio superiore e' composto da: 
    a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici; 
    b) otto eminenti personalita' del mondo della  cultura  nominate,
nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre
delle  quali  su  designazione  della  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra  le
personalita' di cui al comma 4, lettera b).  Il  Consiglio  superiore
elegge a maggioranza tra i propri componenti  il  vice  presidente  e
adotta un regolamento interno. I  pareri  sono  espressi,  di  norma,
entro trenta giorni dal ricevimento  della  richiesta.  Nei  casi  di
urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita'  di
voti prevale quello del presidente. 
  6. Il Consiglio superiore e' integrato con tre  rappresentanti  del
personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime
pareri sulle materie di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  ovvero  su
questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero.  Alle  sedute
del Consiglio sono ammessi altresi', senza diritto di  voto,  i  vice
presidenti dei Comitati  tecnico-scientifici  i  quali,  in  caso  di
assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni
di componenti del Consiglio medesimo. 
  7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre
anni. Successivamente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica  fino
alla scadenza del termine di  durata  dell'organo  e  possono  essere
confermati una sola volta. Essi non possono esercitare  le  attivita'
di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando  esse
attengono  a  materie  di  competenza  del  Ministero,   ne'   essere
amministratori  o  sindaci  di  societa'  che  svolgono  le  medesime
attivita'; non possono essere titolari di rapporti di  collaborazione
professionale con il  Ministero;  non  possono  essere  presidenti  o
membri  del  Consiglio  di  amministrazione  di  istituzioni  o  enti
destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del
Ministero,  ne'  assumere  incarichi  professionali  in  progetti   o
iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere
del Consiglio superiore. 
  8. Presso il Consiglio superiore opera un  ufficio  di  segreteria,
formato da personale in servizio presso  il  Ministero.  Le  relative
risorse umane e  strumentali  necessarie  per  il  funzionamento  del
Consiglio superiore sono assicurate dal Segretariato generale. 
  9. Il  Consiglio  superiore  Beni  culturali  e  paesaggistici,  il
Consiglio superiore dello spettacolo e  il  Consiglio  superiore  del
cinema e dell'audiovisivo  si  riuniscono  in  seduta  congiunta,  su
convocazione  del  Ministro,  per   l'esame   di   provvedimenti   di
particolare rilievo attinenti le sfere  di  competenza  dei  predetti
organi consultivi. 
 
          Note all'art. 27: 
              -  Si  riporta  il  testo  all'art.   8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate  dall'articolo  17della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.» 
              - Si riporta il testo all'art. 2195 del Codice civile: 
              «Art. 2195 (Imprenditori soggetti a  registrazione).  -
          Sono  soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione  nel  registro
          delle imprese gli imprenditori che esercitano: 
              1) un'attivita' industriale diretta alla produzione  di
          beni o di servizi; 
              2) un'attivita' intermediaria  nella  circolazione  dei
          beni; 
              3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per
          aria; 
              4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 
              5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti. 
              Le disposizioni della legge che fanno riferimento  alle
          attivita' e alle imprese commerciali si applicano,  se  non
          risulta diversamente, a  tutte  le  attivita'  indicate  in
          questo articolo e alle imprese che le esercitano.»