Art. 28 
 
 
                    Comitati tecnico-scientifici 
 
  1.  Sono  organi  consultivi  del  Ministero  i  seguenti  Comitati
tecnico-scientifici: 
    a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia; 
    b) comitato tecnico-scientifico per le belle arti; 
    c) comitato tecnico-scientifico per il paesaggio; 
    d)  comitato  tecnico-scientifico  per  l'arte  e  l'architettura
contemporanee; 
    e) comitato tecnico-scientifico per i musei  e  l'economia  della
cultura; 
    f) comitato tecnico-scientifico per gli archivi; 
    g) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti
culturali. 
  2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma
1: 
    a) avanzano proposte, per la materia di propria  competenza,  per
la definizione  dei  programmi  nazionali  per  i  beni  culturali  e
paesaggistici e dei relativi piani di spesa; 
    b) esprimono pareri, a richiesta  del  Segretario  generale,  dei
direttori generali centrali o dei segretari regionali che  presentano
richiesta per il tramite dei direttori generali centrali  competenti,
ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di  intervento
in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici; 
    c) esprimono pareri in merito all'adozione  di  provvedimenti  di
particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli  atti  ablatori,  su
richiesta  del  Segretario  generale   o   dei   direttori   generali
competenti; 
    d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi  proposti
ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice; 
    e)  esprimono  pareri  su  ogni  altra  questione  di   carattere
tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalita' di  cui  alla
lettera b). 
  3. Il comitato di cui alla lettera e) del comma 1: 
    a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per  i
beni culturali e paesaggistici finalizzati  a  favorire  l'incremento
delle risorse destinate al settore; 
    b) esprime pareri, a richiesta  del  Segretario  generale  o  dei
direttori generali, e  avanza  proposte  su  questioni  di  carattere
tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali. 
  4. Ciascun Comitato e' composto: 
    a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale
tecnico-scientifico  dell'amministrazione  tra  le   professionalita'
attinenti  alla  sfera  di  competenza  del  singolo   Comitato;   il
rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia  della
cultura e' eletto, al proprio  interno,  da  tutto  il  personale  di
livello dirigenziale e di III area del Ministero, appartenente sia  a
profili tecnico-scientifici sia a profili amministrativi; 
    b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla  sfera
di competenza del  singolo  Comitato,  designati  dal  Ministro,  nel
rispetto del principio di equilibrio di genere; 
    c)  da  un  professore  universitario  di   ruolo   nei   settori
disciplinari direttamente attinenti  alla  sfera  di  competenza  del
singolo Comitato, designato dal  Consiglio  universitario  nazionale,
sentite le Consulte o Societa' scientifiche nazionali del settore. 
  5. Nel Comitato  di  cui  al  comma  1,  lettera  g),  il  Ministro
assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma  4,  lettera
b), la presenza di un  esperto  nelle  politiche  di  gestione  degli
istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati  possono  partecipare,
senza diritto di voto, il Segretario generale e i direttori  generali
competenti per materia. In caso di parita' di  voti,  prevale  quello
del presidente. 
  6. I comitati eleggono a maggioranza tra  i  propri  componenti  il
presidente  ed  il  vice  presidente,  assicurando  che   non   siano
espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma  4.
Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine
dello  scrutinio,  diviene  presidente  il  componente  del  Comitato
designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti  dei  Comitati
si applica quanto previsto dall'articolo 27, comma 7. 
  7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta,
a richiesta del Ministro o del Segretario generale,  per  l'esame  di
questioni di carattere intersettoriale. 
  8. Le risorse umane e strumentali necessarie per  il  funzionamento
dei singoli  Comitati  sono  assicurate  dalle  competenti  direzioni
generali. 
 
          Note all'art. 28: 
              -  Per  gli  articoli  16,  47,  69,  128  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  si  vedano  le  note
          all'art. 16.