Art. 32 Comitato consultivo permanente per il diritto di autore 1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' organo consultivo del Ministro e opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166: «Art. 190 E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un comitato consultivo permanente per il diritto di autore. Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da' pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni. Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4.»