Art. 32 
 
 
       Comitato consultivo permanente per il diritto di autore 
 
  1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto  di  autore  di
cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n.  633,  e'  organo
consultivo  del  Ministro  e  opera  presso  la  Direzione   generale
Biblioteche e diritto d'autore. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  190  della  legge  22
          aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
          luglio 1941, n. 166: 
              «Art. 190 
              E'  istituito  presso  il   Ministero   della   cultura
          popolare un comitato consultivo permanente per  il  diritto
          di autore. 
              Il  comitato  provvede  allo   studio   delle   materie
          attinenti al diritto di autore o ad  esso  connesse  e  da'
          pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal
          Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da
          speciali disposizioni. 
              Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione  di
          cui all'art. 71-quinquies, comma 4.»