Art. 21 Dotazione organica 1. All'articolo 800 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 4, il numero «58.877» e' sostituito con il seguente: «60.617».
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 800 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 800 (Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri) - 1. La consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente e' di 4.207 unita'. 2. La consistenza organica del ruolo ispettori e' di 30.956 unita'. 3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti e' di 21.701 unita'. 4. La consistenza organica del ruolo appuntati e carabinieri e' di 60.617 unita'. 5. La forza extraorganica dell'Arma dei carabinieri e' prevista nella sezione III del capo VI del presente titolo. 5-bis. Le dotazioni di cui al presente articolo possono essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguare la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicita' dell'azione amministrativa.».