Art. 21 
 
 
                         Dotazione organica 
 
  1. All'articolo 800 del codice dell'ordinamento militare di cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  al  comma  4,  il  numero
«58.877» e' sostituito con il seguente: 
    «60.617». 
 
          Note all'art. 21: 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  800  del  decreto
          legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.   800   (Consistenze   organiche    complessive
          dell'Arma dei carabinieri) -  1.  La  consistenza  organica
          degli ufficiali in servizio permanente e' di 4.207 unita'. 
                2. La consistenza organica del ruolo ispettori e'  di
          30.956 unita'. 
                3. La consistenza organica del  ruolo  sovrintendenti
          e' di 21.701 unita'. 
                4. La consistenza  organica  del  ruolo  appuntati  e
          carabinieri e' di 60.617 unita'. 
                5. La forza extraorganica dell'Arma  dei  carabinieri
          e' prevista nella sezione III  del  capo  VI  del  presente
          titolo. 
                5-bis. Le  dotazioni  di  cui  al  presente  articolo
          possono essere rideterminate con decreto del Ministro della
          difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  fermo  restando  il   volume   organico
          complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica, al fine di  adeguare  la  consistenza  al
          piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di
          economicita' dell'azione amministrativa.».