Art. 22 Avanzamento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1311, al comma 4, il secondo periodo: «Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti.» e' soppresso; b) all'articolo 1325-quater, al comma 1: 1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»; 2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo».
Note all'art. 22: - Si riporta il testo degli articoli 1311 e 1325-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 1311 (Avanzamento degli appuntati e carabinieri) - 1. Ai carabinieri che hanno compiuto quattro anni e sei mesi di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di carabiniere scelto. 2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato. 3. Agli appuntati che hanno compiuto quattro anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato scelto. 4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, previo giudizio di idoneita' espresso ai sensi dell'art. 1056 dalla competente commissione permanente di avanzamento. Ai militari giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni. 4-bis. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non idonei sono valutati nuovamente dopo un anno. Gli stessi, se giudicati per la seconda volta non idonei, possono essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento.». «Art. 1325-quater (Attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri) - La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'art. 1047, agli appuntati scelti che: a) hanno maturato 5 anni di anzianita' di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo. 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al comma 1. 3. Per il personale: a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta; b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti. ».