Art. 22 
 
 
                             Avanzamento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1311, al comma 4, il  secondo  periodo:  «Per  il
personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo  degli
anni utili  all'avanzamento,  si  applicano  le  norme  previste  per
l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti.» e'
soppresso; 
    b) all'articolo 1325-quater, al comma 1: 
      1) alla lettera a) le parole: «8 anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «5 anni»; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis)  nell'ultimo  triennio  non  abbiano  riportato   una
condanna definitiva per delitto non colposo». 
 
          Note all'art. 22: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  1311  e  1325-ter
          del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.   66   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.   1311   (Avanzamento   degli    appuntati    e
          carabinieri) - 1. Ai carabinieri che hanno compiuto quattro
          anni e sei mesi di anzianita' nel grado,  e'  conferito  il
          grado di carabiniere scelto. 
                2. Ai carabinieri scelti che  hanno  compiuto  cinque
          anni di anzianita' nel grado,  e'  conferito  il  grado  di
          appuntato. 
                3. Agli appuntati che hanno compiuto quattro anni  di
          anzianita' nel grado, e' conferito il  grado  di  appuntato
          scelto. 
                4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3  sono  conferiti,
          con  decorrenza  dal  giorno  successivo   a   quello   del
          compimento del periodo minimo di anzianita' nel grado, data
          in  cui  ha  inizio  la  procedura  di   valutazione,   con
          determinazione  del  Comandante  generale   dell'Arma   dei
          carabinieri, o dell'autorita' da  questi  delegata,  previo
          giudizio di idoneita'  espresso  ai  sensi  dell'art.  1056
          dalla competente commissione permanente di avanzamento.  Ai
          militari giudicati non idonei e' data  comunicazione  delle
          motivazioni. 
                4-bis. Gli appuntati e i  carabinieri  giudicati  non
          idonei sono valutati nuovamente dopo un anno.  Gli  stessi,
          se giudicati per  la  seconda  volta  non  idonei,  possono
          essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo  a
          ogni giudizio negativo. A tal fine,  se  giudicati  idonei,
          sono promossi con le  stesse  modalita'  e  con  le  stesse
          decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono  stati
          portati in avanzamento.». 
                «Art.  1325-quater  (Attribuzione   della   qualifica
          speciale agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri) -
          La qualifica di qualifica speciale  e'  attribuita,  previa
          verifica  del  possesso  dei  requisiti  da   parte   dalla
          commissione di cui all'art.  1047,  agli  appuntati  scelti
          che: 
                  a) hanno maturato 5 anni di anzianita' di grado; 
                  b) non si trovano nelle condizioni di cui  all'art.
          1051; 
                  c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in  sede
          di  valutazione  caratteristica,  la  qualifica  di  almeno
          "superiore alla media" o giudizio equivalente; 
                  d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna
          sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; 
                  d-bis) nell'ultimo triennio non  abbiano  riportato
          una condanna definitiva per delitto non colposo. 
                2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo  a
          quello del compimento del periodo minimo di  anzianita'  di
          grado di permanenza previsto al comma 1. 
                3. Per il personale: 
                  a) sospeso dalla procedura ai sensi  del  comma  1,
          lettera  b)  la  qualifica  e'  conferita  con  la   stessa
          decorrenza attribuita ai pari grado  con  i  quali  sarebbe
          stato  valutato  in   assenza   della   causa   impeditiva,
          riacquistando   l'anzianita'    relativa    precedentemente
          posseduta; 
                  b) escluso dalla procedura ai sensi  del  comma  1,
          lettere c) e d),  la  qualifica  e'  conferita  dal  giorno
          successivo al maturamento dei requisiti richiesti. ».