Art. 22
Avanzamento
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1311, al comma 4, il secondo periodo: «Per il
personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli
anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per
l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti.» e'
soppresso;
b) all'articolo 1325-quater, al comma 1:
1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle
seguenti:
«5 anni»;
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una
condanna definitiva per delitto non colposo».
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 1311 e 1325-ter
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1311 (Avanzamento degli appuntati e
carabinieri) - 1. Ai carabinieri che hanno compiuto quattro
anni e sei mesi di anzianita' nel grado, e' conferito il
grado di carabiniere scelto.
2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque
anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di
appuntato.
3. Agli appuntati che hanno compiuto quattro anni di
anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato
scelto.
4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti,
con decorrenza dal giorno successivo a quello del
compimento del periodo minimo di anzianita' nel grado, data
in cui ha inizio la procedura di valutazione, con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, previo
giudizio di idoneita' espresso ai sensi dell'art. 1056
dalla competente commissione permanente di avanzamento. Ai
militari giudicati non idonei e' data comunicazione delle
motivazioni.
4-bis. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non
idonei sono valutati nuovamente dopo un anno. Gli stessi,
se giudicati per la seconda volta non idonei, possono
essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a
ogni giudizio negativo. A tal fine, se giudicati idonei,
sono promossi con le stesse modalita' e con le stesse
decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati
portati in avanzamento.».
«Art. 1325-quater (Attribuzione della qualifica
speciale agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri) -
La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa
verifica del possesso dei requisiti da parte dalla
commissione di cui all'art. 1047, agli appuntati scelti
che:
a) hanno maturato 5 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'art.
1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede
di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno
"superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna
sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero";
d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato
una condanna definitiva per delitto non colposo.
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a
quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di
grado di permanenza previsto al comma 1.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1,
lettera b) la qualifica e' conferita con la stessa
decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe
stato valutato in assenza della causa impeditiva,
riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente
posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1,
lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno
successivo al maturamento dei requisiti richiesti. ».