Art. 100 
 
(Misure a  sostegno  delle  universita'  delle  istituzioni  di  alta
 formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca) 
 
  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse  allo
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in  data  31
gennaio 2020, e' istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo
per le esigenze  emergenziali  del  sistema  dell'Universita',  delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli
enti di ricerca" con una dotazione pari  a  50  milioni  di  euro  da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita'  e
della ricerca. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e
della  ricerca  sono  individuati  i  criteri   di   riparto   e   di
utilizzazione delle risorse di  cui  al  precedente  periodo  tra  le
universita', le istituzioni di alta formazione artistica  musicale  e
coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi universitari  di  merito
accreditati. Agli oneri previsti dal presente comma  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 126. 
  2. I mandati dei  componenti  degli  organi  statutari  degli  Enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  25
novembre 2016, n.  218,  ad  esclusione  dell'Istituto  Nazionale  di
Statistica - ISTAT, sono prorogati,  laddove  scaduti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante  il
periodo  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare  dello  stato  di
emergenza medesimo. Nel medesimo periodo  sono  altresi'  sospese  le
procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31  dicembre
2009, n. 213. 
  3. I  soggetti  beneficiari  dei  crediti  agevolati  concessi  dal
Ministero dell'Universita' e della Ricerca a valere sul Fondo per  le
Agevolazioni  alla  Ricerca  di  cui  all'articolo  5   del   Decreto
Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di  imprese  con  sede  o
unita' locali ubicate nel territorio italiano,  possono  beneficiare,
su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle  rate
con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un  corrispondente
allungamento della durata dei piani  di  ammortamento.  Il  Ministero
procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di
Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale  e
interessi, da rimborsare al tasso di  interesse  legale  e  con  rate
semestrali posticipate. Agli oneri previsti  dal  presente  comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.