Art. 104 
 
      (Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento) 
 
  1. La validita' ad ogni effetto dei documenti di  riconoscimento  e
di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c),  d)  ed  e),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
rilasciati  da  amministrazioni  pubbliche,  scaduti  o  in  scadenza
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
e' prorogata al 31 agosto 2020. La validita'  ai  fini  dell'espatrio
resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.