Art. 105 
 
             (Ulteriori misure per il settore agricolo) 
 
  1. All'articolo 74 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti:  «sesto
grado». Agli oneri derivanti dal presente  articolo  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 126.