Art. 108 
 
      (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale) 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al
30 giugno 2020, al fine di  assicurare  l'adozione  delle  misure  di
prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa
vigente in materia, a tutela dei lavoratori del  servizio  postale  e
dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del  servizio
postale relativo agli invii raccomandati,  agli  invii  assicurati  e
alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo  3,  comma  2  del
decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonche' per lo svolgimento
dei servizi di notificazione a mezzo posta,  di  cui  alla  legge  20
novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, gli operatori postali  procedono  alla  consegna
dei suddetti invii e pacchi mediante  preventivo  accertamento  della
presenza del destinatario o di persona  abilitata  al  ritiro,  senza
raccoglierne la firma  con  successiva  immissione  dell'invio  nella
cassetta  della  corrispondenza   dell'abitazione,   dell'ufficio   o
dell'azienda,  al  piano  o  in  altro  luogo,  presso  il   medesimo
indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla  persona
abilitata al ritiro. La firma e' apposta dall'operatore  postale  sui
documenti di consegna in cui e' attestata anche la suddetta modalita'
di recapito. 
  2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19
e  il  carattere  particolarmente  diffusivo  dell'epidemia  con   il
costante incremento dei casi su tutto  il  territorio  nazionale,  al
fine  di  consentire  il  rispetto  delle  norme   igienico-sanitarie
previste dalla vigente normativa volte  a  contenere  il  diffondersi
della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la  somma
di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285, dall'entrata in vigore del presente  decreto  e  fino  al  31
maggio 2020, e' ridotta del 30% se il pagamento e'  effettuato  entro
30 giorni dalla contestazione o notificazione  della  violazione.  La
misura prevista dal periodo precedente puo' essere estesa con decreto
del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  qualora  siano  previsti
ulteriori termini di durata delle misure restrittive.