Art. 109 
 
(Utilizzo  avanzi  per   spese   correnti   di   urgenza   a   fronte
                      dell'emergenza COVID-19) 
 
  1. In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica
da COVID-19, in deroga alle modalita' di utilizzo della quota  libera
dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma  6,  del
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  ferme  restando  le
priorita' relative alla copertura dei debiti fuori  bilancio  e  alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   limitatamente   all'esercizio
finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera  dell'avanzo  di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti  connesse  con
l'emergenza in corso. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle modalita'  di
utilizzo della quota libera dell'avanzo  di  amministrazione  di  cui
all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ferme restando le priorita' relative alla copertura  dei  debiti
fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di  bilancio,  gli
enti locali, limitatamente all'esercizio  finanziario  2020,  possono
utilizzare la quota libera  dell'avanzo  di  amministrazione  per  il
finanziamento di spese correnti connesse con  l'emergenza  in  corso.
Agli stessi fini e  fermo  restando  il  rispetto  del  principio  di
equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente  all'esercizio
finanziario 2020, possono utilizzare,  anche  integralmente,  per  il
finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i
proventi delle concessioni edilizie e  delle  sanzioni  previste  dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31,
comma 4-bis, del medesimo testo unico.