Art. 111 (Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario) 1.Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale. 2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 e' utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalita' di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto. 3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite. 4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. 5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126.