Art. 114 
 
(Fondo per  la  sanificazione  degli  ambienti  di  Province,  Citta'
                       metropolitane e Comuni) 
 
  1. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo
con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020,  finalizzato
a  concorrere  al  finanziamento  delle  spese  di  sanificazione   e
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei  mezzi  di  Province,
citta' metropolitane e comuni. Il fondo e' destinato per  65  milioni
ai comuni e per 5 milioni alle province e citta' metropolitane. 
  2. Il fondo di  cui  al  comma  1  e'  ripartito  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita  la
Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, entro  30  giorni  dalla
data di pubblicazione  del  presente  decreto,  tenendo  conto  della
popolazione residente e del numero di casi di  contagio  da  COVID-19
accertati. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per  l'anno  2020,  pari  a  70
milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.