Art. 118 
 
(Misure urgenti per assicurare  la  continuita'  delle  funzioni  del
            Garante per la protezione dei dati personali) 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le
parole «entro il 31 marzo 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei  ministri
del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020 ».