Art. 126 
 
                     (Disposizioni finanziarie) 
 
  1.  In  relazione  a  quanto  stabilito  con  le   Risoluzioni   di
approvazione  della  Relazione  al  Parlamento,  e   della   relativa
Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo  6,  comma  5,  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  243  e  successive   integrazioni   e
modificazioni, tenuto conto degli effetti degli  interventi  previsti
dal presente decreto, e' autorizzata l'emissione di titoli  di  Stato
per un importo fino a 25.000 milioni di euro per  l'anno  2020.  Tali
somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite  massimo
di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e del livello massimo del ricorso al  mercato  stabilito
dalla legge  di  bilancio,  in  conformita'  con  la  Risoluzione  di
approvazione.  Gli  effetti  finanziari  del  presente  decreto  sono
coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della
Relazione al Parlamento, e della relativa  Integrazione,  di  cui  al
primo periodo. 
  2. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto. 
  3. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
le parole "58.000 milioni di euro"  sono  sostituite  dalle  seguenti
"83.000 milioni di euro". 
  4. La dotazione del Fondo per esigenze  indifferibili  connesse  ad
interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto  delle  PA  di
cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.  3,
e' incrementata di 2.000 milioni per l'anno 2020. 
  5.  In  considerazione  del  venir   meno   della   necessita'   di
accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi  passivi
conseguenti alle emissioni di titoli del debito  pubblico  realizzate
nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma
3, del decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.  237,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15,  le  risorse  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
sono disaccantonate e rese disponibili, in termini  di  competenza  e
cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1  del  presente
articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e  agli
oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente
a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di  euro
per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660
milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno
2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di
euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per  l'anno  2028,  a
527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390  milioni  di  euro
per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno
2031, che aumentano, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per  l'anno  2022,  a
471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235  milioni  di  euro
per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655
milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno
2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di
euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030  e  a
560,775  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2031,  si
provvede: 
  a) quanto a 221,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 268,58 milioni
di euro per l'anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l'anno  2023,  a
72,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 69,81 milioni  di  euro  per
l'anno 2025, a 67,69 milioni di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni
di euro per l'anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l'anno  2028,  a
65,26 milioni di euro per l'anno 2029 e a 26,58 milioni di  euro  per
l'anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno  e  indebitamento
netto a 230,266 milioni di euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di
euro per l'anno 2022 e a 216,023 milioni di  euro  per  l'anno  2023,
mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2,  7,  8,  11,
55, 66 e 74; 
  b) quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a  115  milioni
di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro  per  l'anno  2023,  a
351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro  per
l'anno 2025, a 401,10 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  a  421,90
milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per  l'anno
2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni di euro
per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2031, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre   2004,   n.   307,   come
incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo; 
  c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a  65  milioni  di
euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro  per  l'anno  2023,  a  74
milioni di euro per l'anno 2024, a 63  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro  per
l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a  67  milioni  di
euro per l'anno 2029 e 69 annui a decorrere dall'anno 2030,  mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189. 
  7. Le risorse  destinate  a  ciascuna  delle  misure  previste  dal
presente decreto sono soggette  ad  un  monitoraggio  effettuato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sulla base degli esiti  del  monitoraggio  di  cui  al
periodo  precedente,  al  fine  di  ottimizzare  l'allocazione  delle
risorse disponibili, e' autorizzato ad apportare con propri  decreti,
sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di  bilancio
provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le  misure  previste
dal presente decreto,  ad  invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di
finanza pubblica. 
  8. Nel caso in cui, dopo l'attuazione  del  comma  7,  residuassero
risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le  stesse  sono  versate
dai soggetti responsabili delle misure di  cui  al  comma  precedente
entro il 20  dicembre  2020  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  9. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  10. Le Amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto  della  normativa
europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi
programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  e  di  investimento
europei 2014/2020, alla realizzazione  di  interventi  finalizzate  a
fronteggiare  la  situazione  di  emergenza  connessa   all'infezione
epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al  finanziamento
del capitale circolante nelle PMI, come misura  temporanea,  ed  ogni
altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le  altre  spese
necessarie a rafforzare le  capacita'  di  risposta  alla  crisi  nei
servizi di sanita' pubblica e in ambito sociale. 
  11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
e, ove necessario, puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni  di
tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'  effettuata  entro  la
conclusione dell'esercizio 2020.