Art. 75 
 
(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi  per  la  diffusione
del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso  di  cittadini  e
                              imprese) 
 
  1. Al fine di agevolare la  diffusione  del  lavoro  agile  di  cui
all'articolo 18 della  legge  22  maggio  2017,  n.  8,  favorire  la
diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso  agli  stessi  da
parte di cittadini e imprese, quali  ulteriori  misure  di  contrasto
agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19,
le amministrazioni  aggiudicatrici,  come  definite  dall'articolo  3
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  nonche'  le  autorita'
amministrative indipendenti, ivi comprese  la  Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa e la Commissione di  vigilanza  sui  fondi
pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate,  sino  al  31
dicembre  2020,   ad   acquistare   beni   e   servizi   informatici,
preferibilmente  basati  sul  modello  cloud  SaaS  (software  as   a
service),  nonche'  servizi  di  connettivita',  mediante   procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando  di  gara  ai  sensi
dell'articolo 63, comma 2,  lett.  c),  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, selezionando  l'affidatario  tra  almeno  quattro
operatori economici, di cui almeno una  «start-up  innovativa»  o  un
«piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita  sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma  8,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012,  n.  221  e
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  3,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  L.  24
marzo 2015, n. 33. 
  2.  Le  amministrazioni  trasmettono   al   Dipartimento   per   la
trasformazione digitale e al  Dipartimento  della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono
indette le procedure negoziate. 
  3.  Le  amministrazioni  possono  stipulare  il  contratto   previa
acquisizione  di  una  autocertificazione  dell'operatore   economico
aggiudicatario  attestante  il  possesso  dei   requisiti   generali,
finanziari e tecnici, la regolarita' del DURC e l'assenza  di  motivi
di  esclusione  secondo  segnalazioni   rilevabili   dal   Casellario
Informatico di Anac,  nonche'  previa  verifica  del  rispetto  delle
prescrizioni  imposte  dalle  disposizioni  del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle  procedure  di
gara, le amministrazioni stipulano  immediatamente  il  contratto  ed
avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti
coerenti con il Piano  triennale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione. Gli interventi di  sviluppo  e  implementazione  dei
sistemi informativi  devono  prevedere,  nei  casi  in  cui  cio'  e'
possibile, l'integrazione  con  le  piattaforme  abilitanti  previste
dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1  con
le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione  della
disposizione non derivano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.