Art. 78 
 
        (Misure in favore del settore agricolo e della pesca) 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019,
n. 27, convertito con modificazioni nella legge 21  maggio  2019,  n.
44, le parole "50 per cento" sono sostituite con le  parole  "70  per
cento". 
  2.  Per  far  fronte  ai  danni  diretti  e   indiretti   derivanti
dall'emergenza COVID-19 e per  assicurare  la  continuita'  aziendale
delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, e' istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni  di
euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi  passivi
su finanziamenti bancari destinati  al  capitale  circolante  e  alla
ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per
interessi maturati negli ultimi due anni  su  mutui  contratti  dalle
medesime imprese, nonche' per l'arresto temporaneo dell'attivita'  di
pesca. Con uno o piu' decreti del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione  del
Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE)
2019/316 della Commissione del  21  febbraio  2019  che  modifica  il
Regolamento  (UE)  n.  1408/2013,  relativo  all'applicazione   degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 
  3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate  alimentari
per l'emergenza derivante dalla diffusione  del  virus  Covid-19,  il
fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.