Art. 82 
 
(Misure destinate agli operatori che forniscono  reti  e  servizi  di
                     comunicazioni elettroniche) 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al
30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei  consumi  dei
servizi e del traffico sulle reti di  comunicazioni  elettroniche  e'
stabilito quanto segue. 
  2. Le imprese che svolgono attivita' di fornitura di reti e servizi
di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Capo  II  del
d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i.,  intraprendono  misure  e  svolgono  ogni
utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il
funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi 
  3. Le imprese fornitrici di servizi di  comunicazioni  elettroniche
accessibili al pubblico  adottano  tutte  le  misure  necessarie  per
potenziare  e  garantire  l'accesso  ininterrotto   ai   servizi   di
emergenza. 
  4. Le  imprese  fornitrici  di  reti  e  servizi  di  comunicazioni
elettroniche   soddisfano   qualsiasi   richiesta   ragionevole    di
miglioramento della capacita' di rete e della qualita'  del  servizio
da parte degli utenti, dando  priorita'  alle  richieste  provenienti
dalle strutture e dai settori ritenuti  "prioritari"  dall'unita'  di
emergenza della PdC o dalle unita' di crisi regionali. 
  5. Le  imprese  fornitrici  di  reti  e  servizi  di  comunicazioni
elettroniche  accessibili  al  pubblico  sono  imprese  di   pubblica
utilita' e assicurano  interventi  di  potenziamento  e  manutenzione
della  rete  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  e   dei
protocolli di sicurezza anti-contagio. 
  6. Le misure  straordinarie,  di  cui  ai  commi  2,  3  e  4  sono
comunicate all'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  che,
laddove  necessario  al  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al
presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a
modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal  presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.