ART. 83 
 
(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e contenerne gli effetti in  materia  di  giustizia  civile,
                   penale, tributaria e militare) 
 
  1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze  dei  procedimenti
civili e penali pendenti presso  tutti  gli  uffici  giudiziari  sono
rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 
  2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e'  sospeso  il  decorso  dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
penali. Si intendono  pertanto  sospesi,  per  la  stessa  durata,  i
termini  stabiliti  per  la  fase  delle  indagini  preliminari,  per
l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito  della  loro
motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio
e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti
i termini procedurali.  Ove  il  decorso  del  termine  abbia  inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla
fine di detto periodo. Quando il termine e'  computato  a  ritroso  e
ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione,  e'  differita
l'udienza o  l'attivita'  da  cui  decorre  il  termine  in  modo  da
consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa
durata indicata nel primo periodo, i  termini  per  la  notifica  del
ricorso in primo grado  innanzi  alle  Commissioni  tributarie  e  il
termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992 n. 546. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano  nei  seguenti
casi: 
    a) cause di competenza del tribunale  per  i  minorenni  relative
alle  dichiarazioni  di  adottabilita',  ai  minori   stranieri   non
accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni
di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti  o  ad  obbligazioni
alimentari derivanti  da  rapporti  di  famiglia,  di  parentela,  di
matrimonio o di affinita'; procedimenti cautelari aventi  ad  oggetto
la tutela di diritti fondamentali  della  persona;  procedimenti  per
l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di  amministrazione
di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in  cui
viene   dedotta   una   motivata   situazione   di   indifferibilita'
incompatibile anche con  l'adozione  di  provvedimenti  provvisori  e
sempre  che  l'esame  diretto   della   persona   del   beneficiario,
dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti  incompatibile  con
le sue condizioni di eta' e salute; procedimenti di cui  all'articolo
35 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833;  procedimenti  di  cui
all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti  per
l'adozione di  ordini  di  protezione  contro  gli  abusi  familiari;
procedimenti   di   convalida   dell'espulsione,   allontanamento   e
trattenimento di cittadini di  paesi  terzi  e  dell'Unione  europea;
procedimenti di cui agli articoli  283,  351  e  373  del  codice  di
procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui  ritardata
trattazione  puo'  produrre  grave   pregiudizio   alle   parti.   In
quest'ultimo caso, la dichiarazione di  urgenza  e'  fatta  dal  capo
dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o
al ricorso,  con  decreto  non  impugnabile  e,  per  le  cause  gia'
iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o  del  presidente
del collegio, egualmente non impugnabile; 
    b)  procedimenti  di  convalida   dell'arresto   o   del   fermo,
procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono  i  termini
di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale,  procedimenti
in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente  la
richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e,  quando
i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente
richiedono che si proceda, altresi' i seguenti: 
      1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i  casi  di
sospensione  cautelativa   delle   misure   alternative,   ai   sensi
dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 
      2) procedimenti in cui sono applicate  misure  cautelari  o  di
sicurezza; 
      3) procedimenti per l'applicazione di misure di  prevenzione  o
nei quali sono disposte misure di prevenzione. 
    c) procedimenti che  presentano  carattere  di  urgenza,  per  la
necessita'  di  assumere  prove  indifferibili,  nei  casi   di   cui
all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione  di
urgenza e' fatta dal  giudice  o  dal  presidente  del  collegio,  su
richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. 
  4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei  termini
ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il
corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303  e  308
del codice di procedura penale. 
  5.  Nel  periodo  di  sospensione  dei  termini   e   limitatamente
all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari
possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a)  a  f)  e
h). 
  6.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e
contenerne gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita'
giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30  giugno
2020 i capi degli uffici giudiziari,  sentiti  l'autorita'  sanitaria
regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della  Regione,
e  il  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,  adottano  le  misure
organizzative,  anche  relative   alla   trattazione   degli   affari
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto  delle  indicazioni
igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa
con le  Regioni,  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della  giustizia
e delle prescrizioni adottate in materia con decreti  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  al  fine  di  evitare   assembramenti
all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti  ravvicinati  tra  le
persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di  cassazione  e
dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure  sono
adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello  e  con  il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte  d'appello  dei
rispettivi distretti. 
  7. Per assicurare le finalita' di cui al  comma  6,  i  capi  degli
uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: 
    a)  la  limitazione  dell'accesso  del   pubblico   agli   uffici
giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle  persone  che  debbono
svolgervi attivita' urgenti; 
    b)  la  limitazione,   sentito   il   dirigente   amministrativo,
dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche  in  deroga  a
quanto disposto dall'articolo 162 della legge  23  ottobre  1960,  n.
1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che  non  erogano
servizi urgenti, la chiusura al pubblico; 
    c)  la   regolamentazione   dell'accesso   ai   servizi,   previa
prenotazione, anche  tramite  mezzi  di  comunicazione  telefonica  o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per  orari  fissi,  nonche'  l'adozione  di  ogni   misura   ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento; 
    d) l'adozione di linee guida vincolanti per la  fissazione  e  la
trattazione delle udienze; 
    e) la celebrazione a porte chiuse, ai  sensi  dell'articolo  472,
comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le  udienze  penali
pubbliche o di singole udienze e,  ai  sensi  dell'articolo  128  del
codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; 
    f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili  che  non
richiedono la presenza di soggetti  diversi  dai  difensori  e  dalle
parti mediante collegamenti da  remoto  individuati  e  regolati  con
provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati  del  Ministero   della   giustizia.   Lo   svolgimento
dell'udienza deve in  ogni  caso  avvenire  con  modalita'  idonee  a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  delle
parti. Prima dell'udienza il giudice  fa  comunicare  ai  procuratori
delle  parti  e  al  pubblico  ministero,  se  e'  prevista  la   sua
partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento.  All'udienza
il giudice da' atto a verbale delle  modalita'  con  cui  si  accerta
dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove  trattasi  di  parti,
della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e'  dato
atto nel processo verbale; 
    g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30
giugno 2020 nei  procedimenti  civili  e  penali,  con  le  eccezioni
indicate al comma 3; 
    h) lo svolgimento delle udienze  civili  che  non  richiedono  la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle  parti  mediante  lo
scambio e il deposito in telematico di  note  scritte  contenenti  le
sole istanze e conclusioni, e la successiva  adozione  fuori  udienza
del provvedimento del giudice. 
  8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi  5
e 6 che precludano  la  presentazione  della  domanda  giudiziale  e'
sospesa la decorrenza dei termini di  prescrizione  e  decadenza  dei
diritti che possono  essere  esercitati  esclusivamente  mediante  il
compimento delle attivita' precluse dai provvedimenti medesimi. 
  9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i  termini
di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e  5-bis,  e
324, comma 7, del codice di procedura  penale  e  agli  articoli  24,
comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato
ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non  oltre  il  30
giugno 2020. 
  10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente  articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30  giugno
2020. 
  11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che  hanno  la
disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli  atti  e
documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto  legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono depositati esclusivamente con  le  modalita'  previste  dal
comma  1  del  medesimo  articolo.  Gli  obblighi  di  pagamento  del
contributo  unificato  di  cui  all'articolo  14  del   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.   115,   nonche'
l'anticipazione forfettaria  di  cui  all'articolo  30  del  medesimo
decreto, connessi al deposito degli atti con  le  modalita'  previste
dal periodo  precedente,  sono  assolti  con  sistemi  telematici  di
pagamento  anche  tramite   la   piattaforma   tecnologica   di   cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice  di
procedura  penale,  dal  9  marzo  2020  al  30   giugno   2020,   la
partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute,  internate
o in stato  di  custodia  cautelare  e'  assicurata,  ove  possibile,
mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto  individuati  e
regolati  con  provvedimento  del  Direttore  generale  dei   sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui  ai  commi  3,  4  e  5
dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
  13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi  e  ai
provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del  presente
articolo, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.
9,  sono  effettuate  attraverso  il  Sistema  di   notificazioni   e
comunicazioni  telematiche  penali  ai  sensi  dell'articolo  16  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici
individuati e regolati con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 
  14.  Le  comunicazioni  e  le  notificazioni  degli  avvisi  e  dei
provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle  altre  parti
sono eseguite  mediante  invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata di sistema del difensore di fiducia,  ferme  restando  le
notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio. 
  15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati  all'utilizzo  del
Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche  penali  per  le
comunicazioni e le notificazioni di avvisi e  provvedimenti  indicati
ai  commi  13  e  14,  senza  necessita'  di  ulteriore  verifica   o
accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221. 
  16.  Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali  per
minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo
2020, i colloqui con i  congiunti  o  con  altre  persone  cui  hanno
diritto i condannati, gli internati e  gli  imputati  a  norma  degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del  decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante,
ove  possibile,  apparecchiature  e  collegamenti  di   cui   dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante  corrispondenza
telefonica, che  puo'  essere  autorizzata  oltre  i  limiti  di  cui
all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 121 del 2018. 
  17.  Tenuto  conto  delle  evidenze  rappresentate   dall'autorita'
sanitaria, la  magistratura  di  sorveglianza  puo'  sospendere,  nel
periodo compreso tra il 9  marzo  2020  ed  il  31  maggio  2020,  la
concessione dei permessi premio  di  cui  all'articolo  30-ter  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime  di  semiliberta'  ai  sensi
dell'articolo 48 della medesima legge e  del  decreto  legislativo  2
ottobre 2018, n. 121. 
  18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti  di  assise  di
appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287,  in
corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
prorogate fino alla data del 30 giugno 2020. 
  19. In deroga al disposto dell'articolo 1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni  per
il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e  del  consiglio
direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima  domenica  e
il lunedi' successivo del mese di ottobre. 
  20. Per il periodo di cui  al  comma  1  sono  altresi'  sospesi  i
termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di
mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  nei
procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione
stragiudiziale  delle  controversie   regolati   dalle   disposizioni
vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il
9 marzo 2020 e  quando  costituiscono  condizione  di  procedibilita'
della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini  di
durata massima dei medesimi procedimenti. 
  21. Le disposizioni del presente articolo, in  quanto  compatibili,
si applicano  altresi'  ai  procedimenti  relativi  alle  commissioni
tributarie e alla magistratura militare. 
  22. Sono abrogati gli articoli 1 e  2  del  decreto-legge  8  marzo
2020, n. 11.