Articolo 85 
 
(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile) 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84  si  applicano,  in
quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate  dal
presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti. 
  2.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e
contenerne gli effetti negativi  sullo  svolgimento  delle  attivita'
istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020  e
fino  al  30  giugno  2020  i  vertici  istituzionali  degli   uffici
territoriali e centrali, sentita l'autorita' sanitaria  regionale  e,
per le attivita'  giurisdizionali,  il  Consiglio  dell'ordine  degli
avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio,  adottano,  in  coerenza
con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente
o dal Segretario  generale  della  Corte  dei  conti  per  quanto  di
rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla
trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal  Ministero  della  salute,
anche  d'intesa  con  le  Regioni,  e  delle  prescrizioni   di   cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici
e contatti ravvicinati tra le persone. 
  3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una  o  piu'
delle seguenti misure: 
    a)  la  limitazione  dell'accesso  del  pubblico   agli   uffici,
garantendo comunque l'accesso  alle  persone  che  debbono  svolgervi
attivita' urgenti; 
    b) la limitazione, sentito il dirigente  competente,  dell'orario
di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e  solo
per gli uffici che  non  erogano  servizi  urgenti,  la  chiusura  al
pubblico; 
    c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
servizi,  anche  tramite  mezzi   di   comunicazione   telefonica   o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per  orari  fissi,  nonche'  l'adozione  di  ogni   misura   ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento; 
    d) l'adozione di linee guida vincolanti per la  fissazione  e  la
trattazione  delle  udienze  o  delle  adunanze,  coerenti   con   le
disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte  dei
conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse; 
    e)  la  previsione  dello  svolgimento  delle  udienze  che   non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti,
ovvero delle adunanze che non  richiedono  la  presenza  di  soggetti
diversi   dai   rappresentati   delle    amministrazioni,    mediante
collegamenti da remoto,  con  modalita'  idonee  a  salvaguardare  il
contraddittorio  e  l'effettiva  partecipazione  all'udienza   ovvero
all'adunanza,  anche  utilizzando  strutture  informatiche  messe   a
disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che,
con  attestazione  all'interno  del  verbale,  consenta   l'effettiva
partecipazione degli interessati; 
    f) il rinvio d'ufficio delle udienze  e  delle  adunanze  a  data
successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le  cause  rispetto  alle
quali la ritardata trattazione potrebbe  produrre  grave  pregiudizio
alle parti. 
  4. In  caso  di  rinvio,  con  riferimento  a  tutte  le  attivita'
giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla
Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che
scadono entro  il  30  giugno  2020,  sono  sospesi  e  riprendono  a
decorrere dal 1° luglio  2020.  A  decorrere  dall'8  marzo  2020  si
intendono sospesi anche i termini connessi alle attivita' istruttorie
preprocessuali,  alle  prescrizioni  in  corso  ed   alle   attivita'
istruttorie e di verifica relative al controllo. 
  5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno  2020,  in
deroga alle previsioni del codice di giustizia  contabile,  tutte  le
controversie pensionistiche fissate per  la  trattazione  innanzi  al
giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in
udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla
base degli atti depositati. Le parti  hanno  facolta'  di  presentare
brevi note e documenti sino a due  giorni  liberi  prima  della  data
fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa,  pronuncia
immediatamente  sentenza,  dandone  tempestiva  notizia  alle   parti
costituite con comunicazione inviata a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata. Resta salva la facolta' del giudice di decidere in forma
semplificata, ai  sensi  dell'articolo  167,  comma  4,  del  decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e  successive  modificazioni.  La
sentenza e' depositata in  segreteria  entro  quindici  giorni  dalla
pronuncia. Sono fatte salve tutte  le  disposizioni  compatibili  col
presente  rito  previste  dalla  parte  IV,  titolo  I,  del  decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. 
  6. Per il controllo  preventivo  di  legittimita'  non  si  applica
alcuna sospensione dei termini. In  caso  di  deferimento  alla  sede
collegiale di atti delle amministrazioni  centrali  dello  Stato,  il
collegio deliberante,  fino  al  30  giugno  2020,  e'  composto  dal
presidente della sezione centrale del controllo di legittimita' e dai
sei consiglieri delegati preposti ai relativi  uffici  di  controllo,
integrato dal  magistrato  istruttore  nell'ipotesi  di  dissenso,  e
delibera con un  numero  minimo  di  cinque  magistrati  in  adunanze
organizzabili tempestivamente anche in via telematica. 
  7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge  24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze  sono  rinviate  a
norma del presente articolo non si tiene conto del  periodo  compreso
tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. 
  8. E' abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.