Art. 86 
 
(Misure urgenti per il ripristino della funzionalita' degli  Istituti
  penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19) 
 
  1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e  32  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalita' e
garantire le condizioni  di  sicurezza  degli  istituti  penitenziari
danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti-anche in  relazione
alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale  del
Covid-19, e' autorizzata la spesa di euro 20.000.000  nell'anno  2020
per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione  e  di
rifunzionalizzazione delle strutture  e  degli  impianti  danneggiati
nonche' per l'attuazione delle misure  di  prevenzione  previste  dai
protocolli di cui all'art. 2, comma 1, lettera  u)  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020. 
  2. In considerazione della situazione emergenziale  e  al  fine  di
consentire l'adeguata tempestivita' degli interventi di cui al  comma
precedente, fino al 31 dicembre 2020 e' autorizzata l'esecuzione  dei
lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai  limiti
di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea,  e
ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a  euro  10.000.000  ai
sensi dell'articolo 126.