Art. 87 
 
(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di  esenzione  dal
                servizio e di procedure concorsuali) 
 
  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da
COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su  proposta  del  Ministro
per la pubblica amministrazione, il  lavoro  agile  e'  la  modalita'
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 
  a) limitano la presenza del personale negli uffici  per  assicurare
esclusivamente  le  attivita'  che  ritengono  indifferibili  e   che
richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche  in
ragione della gestione dell'emergenza; 
  b)  prescindono  dagli  accordi  individuali   e   dagli   obblighi
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22  maggio
2017, n. 81. 
  2. La prestazione lavorativa in lavoro  agile  puo'  essere  svolta
anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilita'  del
dipendente qualora non siano forniti  dall'amministrazione.  In  tali
casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017,  n.  81  non
trova applicazione. 
  3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella
forma semplificata di cui al comma 1, lett.  b),  le  amministrazioni
utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse,  del  congedo,  della
banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto
della  contrattazione  collettiva.  Esperite  tali  possibilita'   le
amministrazioni   possono   motivatamente   esentare   il   personale
dipendente  dal  servizio.  Il  periodo  di  esenzione  dal  servizio
costituisce  servizio  prestato  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e
l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di  mensa,
ove prevista. Tale periodo non  e'  computabile  nel  limite  di  cui
all'articolo 37,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche'
le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e la  Commissione  di  vigilanza
sui fondi pensione, ciascuno  nell'ambito  della  propria  autonomia,
adeguano il proprio  ordinamento  ai  principi  di  cui  al  presente
articolo. 
  5. Lo svolgimento delle  procedure  concorsuali  per  l'accesso  al
pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui  la  valutazione  dei
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalita' telematica, sono sospese per sessanta  giorni  a  decorrere
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Resta   ferma   la
conclusione delle procedure per le quali  risulti  gia'  ultimata  la
valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei
procedimenti per il conferimento di  incarichi,  anche  dirigenziali,
nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e
si svolgono in via telematica  e  che  si  possono  concludere  anche
utilizzando le modalita' lavorative di cui ai  commi  che  precedono,
ivi  incluse  le  procedure  relative  alle   progressioni   di   cui
all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75. 
  6. Fino alla cessazione dello stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020,  fuori  dei  casi  di  cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020,  n.  9,  in
considerazione del livello di esposizione al rischio di  contagio  da
COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti  istituzionali  e  nel
rispetto   delle   preminenti   esigenze   di   funzionalita'   delle
amministrazioni interessate, il personale  delle  Forze  di  polizia,
delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  puo'
essere dispensato temporaneamente dalla presenza in  servizio,  anche
ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai
sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, con provvedimento  dei  responsabili  di  livello
dirigenziale degli Uffici e dei  Reparti  di  appartenenza,  adottato
secondo  specifiche  disposizioni  impartite  dalle   amministrazioni
competenti. Tale periodo e'  equiparato,  agli  effetti  economici  e
previdenziali,   al   servizio   prestato,   con   esclusione   della
corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista,  e
non e' computabile nel limite di cui all'articolo  37,  terzo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  7. Fino alla stessa data di cui al  comma  6,  il  personale  delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco assente dal servizio per le cause di cui  all'articolo  19,
comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e' collocato d'ufficio
in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con
esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti
dall'articolo  37,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  dal  periodo  massimo  di  licenza
straordinaria di convalescenza per il personale militare in  ferma  e
rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4  e
all'articolo 15 dei decreti del Presidente  della  Repubblica  del  7
maggio 2008 di recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  del
personale direttivo e dirigente e non direttivo e non  dirigente  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al
presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli  effetti  di
legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di
mensa, ove prevista. 
  8. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo  2020,  n.
9, la parola  "provvedono"  e'  sostituita  dalle  seguenti  "possono
provvedere".