Art. 89 
 
         (Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo) 
 
  1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo,  del  cinema  e
dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,
nello stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo sono istituiti due  Fondi,  uno  di  parte
corrente e l'altro in conto capitale, per le  emergenze  nei  settori
dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al  primo
periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la  parte  corrente  e  50
milioni di euro per gli interventi in conto capitale. 
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione  delle  risorse
agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti,  autori,  interpreti
ed esecutori, tenendo conto altresi' dell'impatto economico  negativo
conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede: 
  a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126; 
  b) quanto a 50 milioni di euro a mediante corrispondente  riduzione
delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di  cui  all'articolo  1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente,  con
Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di  pari  importo,
per l'anno 2020, le somme gia' assegnate  con  la  delibera  CIPE  n.
31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e  turismo"  di
competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo. 
  c)  quanto  a  10  milioni  di  euro  a  mediante  riduzioni  delle
disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1
della legge 30 aprile 1985, n. 163.