Art. 91 
 
(Disposizioni  in  materia  ritardi  o   inadempimenti   contrattuali
derivanti  dall'attuazione  delle  misure  di   contenimento   e   di
     anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) 
 
  1. All'articolo 3 del decreto -  legge  23  febbraio  2020,  n.  6,
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il
comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di
contenimento di cui presente  decreto  e'  sempre  valutata  ai  fini
dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli  1218  e
1223 c.c., della responsabilita' del  debitore,  anche  relativamente
all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati
o omessi adempimenti.". 
  - All'articolo 35, comma 18,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.  50,  e   successive   modificazioni,   dopo   le   parole:
"L'erogazione dell'anticipazione" inserire le seguenti: ", consentita
anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai  sensi  dell'articolo
32, comma 8, del presente codice,".