Art. 93 
 
   (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea) 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, nonche' per garantire maggiori condizioni di  sicurezza  ai
conducenti ed ai passeggeri, e' riconosciuto un contributo in  favore
dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto  pubblico  non  di
linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi  servizi  di  paratie
divisorie atte a separare il posto guida dai  sedili  riservati  alla
clientela,  muniti  dei   necessari   certificati   di   conformita',
omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine e' istituito presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un  apposito  fondo
con  la  dotazione  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.   Le
agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino  ad
esaurimento delle risorse di  cui  al  primo  periodo,  nella  misura
indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque  non  superiore  al
cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente norma, viene determinata l'entita'  massima  del  contributo
riconoscibile e sono disciplinate le modalita' di presentazione delle
domande di contributo e di erogazione dello stesso. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede  ai
sensi dell'articolo 126.