Art. 39. 
 
(Procedure   semplificate   per   le    pratiche    e    attrezzature
                        medico-radiologiche) 
 
  1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza  per  la  tutela
dei lavoratori e della popolazione dai  rischi  di  esposizione  alle
radiazioni   ionizzanti    a    seguito    delle    nuove    pratiche
medico-radiologiche avviate ai  fini  della  gestione  dell'emergenza
presso le strutture sanitarie, comprese le aree e  strutture  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche  portatili  presso
il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse  le  residenze
assistite, e' assolto con l'osservanza delle disposizioni di  cui  ai
Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  e  con
la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22,  comma  1  dello
stesso  decreto  legislativo,   di   una   comunicazione   di   avvio
dell'attivita', corredata  dal  benestare  dell'esperto  qualificato,
comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui
all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima  verifica  di  cui
all'articolo 79, comma 1, lettera b),  punti  1  e  2,  del  medesimo
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
  2. L'utilizzo e il movimento  nei  diversi  ambienti  e  luoghi  di
pertinenza della medesima struttura sanitaria,  comprese  le  aree  e
strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, di  attrezzature  medico-radiologiche  mobili,  ai  fini
dello svolgimento di pratiche mediche  per  le  quali  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sia gia' stata inoltrata  agli
organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo  22
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della
comunicazione di cui al comma 1 e restano soggetti al solo  benestare
dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti. 
  3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26  maggio
2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli
delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente  articolo  si
applicano fino alla data di cessazione dello stato di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con  la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.