Art. 42. 
 
(Disposizioni   urgenti   per   disciplinare   il    Commissariamento
      dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) 
 
  1. Per le  esigenze  di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei
ministri 31 gennaio 2020, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta  del  Ministro  della  salute,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
province autonome,  e'  nominato  un  commissario  straordinario  per
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il  commissario
assume, per il periodo in  cui  e'  in  carica,  tutti  i  poteri  di
ordinaria   e   straordinaria   amministrazione   che   lo    statuto
dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data
18 maggio 2018, attribuisce al presidente, al direttore  generale  ed
al consiglio di  amministrazione  che  decadono  automaticamente  con
l'insediamento del commissario. Il commissario e' scelto tra  esperti
di riconosciuta competenza in diritto sanitario,  in  organizzazione,
programmazione, gestione  e  finanziamento  del  servizio  sanitario,
anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione.  Il   mandato   del
commissario  cessa  alla  conclusione  dello   stato   di   emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla
scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento
della nomina, abbia  altro  incarico  in  corso,  puo'  continuare  a
svolgerlo, per la durata del mandato di cui  al  presente  comma,  in
deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11  e  14  del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario  e'  corrisposto  un
compenso determinato  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  salva
l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale  gia'  percepisca
un compenso. 
  2.  Nell'assolvimento  dei  compiti  istituzionali  di  ricerca   e
supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto  dall'articolo
2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione  di
potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al
fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria  all'emergenza,
monitorando l'adozione,  l'aggiornamento  e  l'attuazione  dei  piani
adottati in applicazione della circolare del Ministero  della  salute
prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e alle successive  integrazioni;
assicura    il    necessario    supporto    tecnico    operativo    e
giuridico-amministrativo  alle  regioni,  anche   per   superare   le
eventuali  criticita'  riscontrate  e  per  garantire,   nella   fase
emergenziale, i livelli essenziali di assistenza  e  la  effettivita'
della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i  piani
e le azioni  di  competenza  del  commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e  di
Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a  tale  fine  ogni
supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario,  in
coerenza con i programmi operativi che le regioni  predispongono  per
l'emergenza  Covid-19  di  cui   all'articolo   18,   comma   1   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo  fra  il
Ministero della salute e le regioni  svolto  dall'Agenzia,  supporta,
attraverso  l'esercizio   delle   attivita'   istituzionali   proprie
dell'Agenzia, indicate al comma 2,  la  tempestiva  attuazione  delle
direttive  del  Ministro  della  salute  finalizzate  alla   gestione
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con  particolare  riferimento
agli articoli 3 e 4 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  al
potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti  con
gli erogatori pubblici e privati, nonche' alle disposizioni di cui al
decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 e ad ogni ulteriore  atto  normativo
ed amministrativo generale  adottato  per  fronteggiare  l'emergenza,
come  recepito  e  delineato  per  ciascuna  regione  nei   Programmi
operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo  18,
comma 1. 
  Supporta altresi' le direzioni generali del Ministero e le  Regioni
nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato  dal  Ministro
della salute mediante l'adozione di direttive,  nell'esercizio  della
funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale.
Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della
protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.