Art. 43. 
 
                     (Disposizioni finanziarie) 
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia  e
delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,
la cui regolarizzazione avviene tempestivamente  con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.