Art. 43 
 
          Comunicazione di informazioni, tutela del segreto 
               industriale e accesso all'informazione 
 
  1. Le decisioni e  le  comunicazioni  concernenti  la  quantita'  e
l'assegnazione delle quote, nonche' il monitoraggio, la comunicazione
e la verifica  delle  emissioni  sono  immediatamente  divulgate  con
modalita' telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio,  ad
eccezione delle  informazioni  tutelate  dal  segreto  industriale  e
commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti
dalla   legge,   dalle   regolamentazioni   o   dalle    disposizioni
amministrative applicabili. 
  2.  Le  decisioni  concernenti  l'assegnazione   delle   quote   di
emissioni, le informazioni sulle attivita'  di  progetto  alle  quali
l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti
ed organizzazioni private o pubbliche,  nonche'  le  notifiche  delle
emissioni  previste  dall'autorizzazione  all'emissione  di  gas   ad
effetto serra detenute dal Comitato vengono messe a disposizione  del
pubblico con modalita' telematiche, ai sensi del decreto  legislativo
19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti
sui registri.