Art. 43 Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale e accesso all'informazione 1. Le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantita' e l'assegnazione delle quote, nonche' il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate con modalita' telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni tutelate dal segreto industriale e commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili. 2. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attivita' di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti ed organizzazioni private o pubbliche, nonche' le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra detenute dal Comitato vengono messe a disposizione del pubblico con modalita' telematiche, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.