Art. 45 Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra 1. L'ISPRA e' responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualita'. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' responsabile dell'approvazione, dell'aggiornamento annuale dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonche' della sua trasmissione agli organismi della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto. 3. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, senza ulteriori oneri amministrativi. 4. Sulla base del progetto di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonche' i successivi aggiornamenti. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.