Art. 46 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. I costi delle attivita' svolte a favore dei gestori o degli operatori aerei di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7, commi 1e 3, all'articolo 8, commi 4, 7 e 8, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 18, all'articolo 19, all'articolo 20, commi 2 e 5, all'articolo 21, commi 2 e 5, all'articolo 24, all'articolo 26, commi 1, 3 e 7, all'articolo 27, all'articolo 31, commi 1 e 6, all'articolo 32, commi 1 e 5, all'articolo 33, all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 35, commi 2 e 4, all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico. 3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Nelle more della definizione del decreto di cui al comma 2, resta in vigore il decreto adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. 5. Le tariffe di cui al comma 2, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con il medesimo criterio della copertura del costo effettivo del servizio.