Art. 46 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni  e
i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle  attivita'
di cui al presente  decreto  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. I costi delle attivita' svolte a  favore  dei  gestori  o  degli
operatori aerei di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7, commi
1e 3, all'articolo 8, commi 4, 7 e 8,  all'articolo  9,  all'articolo
10, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 18,
all'articolo 19, all'articolo 20, commi 2 e 5, all'articolo 21, commi
2 e 5, all'articolo 24, all'articolo 26, commi 1, 3 e 7, all'articolo
27, all'articolo 31, commi 1 e 6,  all'articolo  32,  commi  1  e  5,
all'articolo 33, all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7,  all'articolo
35, commi 2 e 4, all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 41, commi  3
e 4, sono a carico degli  stessi,  secondo  tariffe  e  modalita'  di
versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico. 
  3. Le entrate derivanti  dalle  tariffe  di  cui  al  comma  2,  ad
eccezione di quelle risultanti dalle  tariffe  per  la  gestione  del
Registro  dell'Unione  che  sono  versate  dai  soggetti  interessati
direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi  dell'articolo
30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare. 
  4. Nelle more della definizione del decreto  di  cui  al  comma  2,
resta in vigore il decreto adottato ai sensi dell'articolo 41,  comma
4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. 
  5. Le tariffe di cui al comma 2, devono coprire il costo  effettivo
dei servizi resi. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche  e  sono
aggiornate, almeno ogni tre anni,  con  il  medesimo  criterio  della
copertura del costo effettivo del servizio.