Art. 24 
 
                        Riserva delle risorse 
 
  1. Ai minori di eta' e' riservato  almeno  il  settanta  per  cento
delle risorse disponibili per i benefici previsti dai Capi II, III  e
IV. La quota restante e' destinata, ove ne ricorrano  i  presupposti,
agli  interventi  in  favore  dei  soggetti   maggiorenni   di   eta'
economicamente non autosufficienti.