Art. 28 Cessazione dei benefici 1. Gli aiuti economici, qualora venga meno il presupposto per la loro erogazione, sono revocati dal Commissario, su proposta del Comitato, con efficacia dal momento in cui e' venuto meno il presupposto stesso. 2. In caso di accertamento della insussistenza delle condizioni previste dalle leggi di cui in premessa, a seguito di sentenza penale definitiva che accerti la non ricorrenza di un crimine domestico o di violenza di genere, l'aiuto economico non e' soggetto a ripetizione.