Art. 28 
 
                       Cessazione dei benefici 
 
  1. Gli aiuti economici, qualora venga meno il  presupposto  per  la
loro erogazione, sono  revocati  dal  Commissario,  su  proposta  del
Comitato, con  efficacia  dal  momento  in  cui  e'  venuto  meno  il
presupposto stesso. 
  2. In caso di accertamento  della  insussistenza  delle  condizioni
previste dalle leggi di cui in premessa, a seguito di sentenza penale
definitiva che accerti la non ricorrenza di un crimine domestico o di
violenza di genere, l'aiuto economico non e' soggetto a ripetizione.