Art. 21
Responsabilita' erariale
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La prova del dolo
richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso.".
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilita' dei
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in
materia di contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di
cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai
casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del
soggetto agente e' da lui dolosamente voluta. La limitazione di
responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni
cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.