Art. 22
Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli
interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale
1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle
competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante
di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui
principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di
sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale
accertamento di gravi irregolarita' gestionali, ovvero di rilevanti e
ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le
vigenti procedure amministrative e contabili, e' immediatamente
trasmesso all'amministrazione competente ai fini della
responsabilita' dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo
21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio
della potesta' regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa,
provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le
misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del
personale amministrativo e della magistratura contabile.