Art. 22 
 
Controllo concomitante della  Corte  dei  conti  per  accelerare  gli
    interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale 
 
  1. La Corte dei conti,  anche  a  richiesta  del  Governo  o  delle
competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante
di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui
principali piani, programmi e progetti relativi  agli  interventi  di
sostegno  e  di   rilancio   dell'economia   nazionale.   L'eventuale
accertamento di gravi irregolarita' gestionali, ovvero di rilevanti e
ingiustificati  ritardi  nell'erogazione  di  contributi  secondo  le
vigenti  procedure  amministrative  e  contabili,  e'  immediatamente
trasmesso    all'amministrazione    competente    ai    fini    della
responsabilita' dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo
21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio
della potesta' regolamentare autonoma di cui alla vigente  normativa,
provvede all'individuazione  degli  uffici  competenti  e  adotta  le
misure organizzative necessarie per l'attuazione  delle  disposizioni
di cui al presente articolo senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione  organica  del
personale amministrativo e della magistratura contabile.