Art. 19 
 
Radon nelle abitazioni-Interventi nelle aree  prioritarie  (direttiva
                 59/2013/EURATOM, articoli 74 e 103) 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo  10,  comma  2,  al
fine   di   tutelare   la   popolazione   dai   rischi    conseguenti
all'esposizione al radon nelle abitazioni, le Regioni e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano promuovono campagne e azioni, nelle aree
definite prioritarie ai sensi dell'articolo  11,  per  incentivare  i
proprietari di  immobili  adibiti  a  uso  abitativo,  aventi  locali
situati al pianterreno o a un livello semi sotterraneo o sotterraneo,
a effettuare la misura della concentrazione  di  radon  nell'ambiente
chiuso attraverso i servizi di  cui  all'articolo  155,  comma  3,  o
intraprendono specifici programmi di misurazione. 
  2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
altresi' nelle aree definite prioritarie ai sensi dell'articolo 11, a
intraprendere specifici programmi di misurazione della concentrazione
di  radon  nell'ambiente  chiuso  per  il  patrimonio   di   edilizia
residenziale pubblica, provvedendo conseguentemente  all'adozione  di
misure correttive. Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano comunicano all'ISIN le misure di risanamento adottate ai fini
della registrazione delle stesse nella sezione della  banca  dati  di
cui all'articolo 13. 
  3. Nel  caso  in  cui  le  misurazioni  all'interno  di  abitazioni
esistenti presentino una concentrazione media annua di  attivita'  di
radon in aria superiore al livello di riferimento per gli edifici  di
nuova  costruzione  previsto  nell'articolo  12,  le  Regioni  e   le
Provincie autonome  promuovono  e  monitorano  l'adozione  di  misure
correttive  in  attuazione  del  principio  di  ottimizzazione  anche
attraverso strumenti tecnici o di altro tipo, sulla  base  di  quanto
previsto nel Piano di  cui  all'articolo  10  ovvero  secondo  quanto
previsto all'articolo 15, comma 2. Le Regioni e le Province  autonome
di Trento e Bolzano comunicano  all'ISIN  le  misure  di  risanamento
rilevate ai fini della registrazione delle stesse nella sezione della
banca dati di cui all'articolo 13. 
  4. Le misurazioni di cui al comma 1, sono effettuate dai servizi di
misurazione  di  cui  all'articolo  155,  i   quali   rilasciano   al
proprietario o  al  detentore  dell'immobile  una  relazione  tecnica
contenente  il  risultato  della  misurazione   e   le   informazioni
specificate, e inviano con cadenza semestrale i dati alle  Regioni  e
Provincie  autonome  e  alla  banca  dati  della  rete  nazionale  di
sorveglianza della radioattivita'  ambientale,  di  cui  all'articolo
152.