Art. 58 
 
               Fondo per la filiera della ristorazione 
 
  1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuita'  dell'attivita'
degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari,  e'
istituito un fondo nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali con una  dotazione  pari  a
600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa. 
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' finalizzato all'erogazione  di  un
contributo a fondo perduto alle imprese in  attivita'  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto con  codice  ATECO  prevalente
56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l'acquisto  di  prodotti,  inclusi
quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari,  anche  DOP  e
IGP, valorizzando la  materia  prima  di  territorio.  Il  contributo
spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
medi dei mesi da marzo a giugno 2020  sia  inferiore  ai  tre  quarti
dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi  medi  dei  mesi  da
marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai  soggetti  che
hanno avviato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
  3. Al fine  di  ottenere  il  contributo,  i  soggetti  interessati
presentano una istanza secondo le modalita' fissate  dal  decreto  di
cui al comma 10. Tale contributo e' erogato mediante il pagamento  di
un anticipo del 90  per  cento  al  momento  dell'accettazione  della
domanda,  a  fronte  della  presentazione   dei   documenti   fiscali
certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati,  nonche'
di una autocertificazione attestante  la  sussistenza  dei  requisiti
definiti dal presente articolo  e  l'insussistenza  delle  condizioni
ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159. Il saldo del contributo e' corrisposto a seguito  della
presentazione  della  quietanza  di  pagamento,   che   deve   essere
effettuato con modalita' tracciabile. 
  4. L'erogazione del contributo viene effettuata  nel  rispetto  dei
limiti previsti dalla  normativa  europea  in  materia  di  aiuti  de
minimis. 
  5. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile
delle imposte sui redditi, non rileva ai fini  del  rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, non concorre alla formazione del valore  della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446, ed e' alternativo a quello concedibile  ai  sensi  dell'articolo
59. 
  6. Per  l'attuazione  del  presente  articolo  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  puo'  stipulare,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  convenzioni
con concessionari di servizi pubblici che, al fine di  assicurare  la
diffusa e immediata operativita' della misura  garantendo,  altresi',
elevati livelli di sicurezza informatica,  risultino  dotati  di  una
rete di sportelli capillare su  tutto  il  territorio  nazionale,  di
piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche  integrate,  che
siano Identity Provider e che abbiano la qualifica  di  Certification
Authority  accreditata  dall'Agenzia  per  l'Italia   digitale,   con
esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione  e  gestione
delle istanze e dichiarazioni alla  pubblica  amministrazione  e  nei
servizi finanziari di pagamento. Per l'accesso ai benefici, erogabili
secondo i criteri, modalita' e  i  limiti  di  importo  definiti  dal
decreto di cui al comma 10, il richiedente e'  tenuto  a  registrarsi
all'interno della piattaforma  digitale,  messa  a  disposizione  dal
concessionario   convenzionato,   denominata    «piattaforma    della
ristorazione»,  ovvero   a   recarsi   presso   gli   sportelli   del
concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di
accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra  cui  copia  del
versamento  dell'importo  di  adesione  all'iniziativa  di  sostegno,
effettuato tramite bollettino di pagamento,  fisico  o  digitale.  Il
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  il
concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione, anche nei
propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per
la richiesta di accesso al beneficio. Sulla base  delle  informazioni
contenute nell'istanza di cui al comma 3 e a seguito  della  verifica
del possesso dei requisiti del richiedente da  parte  del  Ministero,
cui il concessionario convenzionato ha trasmesso la documentazione in
formato   digitale,   il   concessionario   convenzionato    provvede
all'emissione dei bonifici verso i ristoratori pari al 90  per  cento
del valore del contributo, previo accredito da  parte  del  Ministero
degli importi relativi. L'acquisto di cui al comma 2  e'  certificato
dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti  richiesti
utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso
gli uffici del concessionario convenzionato, all'esito della verifica
il  concessionario  convenzionato  provvedera'  ad   emettere   nelle
medesime  modalita'  i  bonifici  a  saldo  del  contributo.  Qualora
l'attivita' di cui al presente comma  necessiti  dell'identificazione
degli aventi diritto, il personale del  concessionario  convenzionato
procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti  disposizioni,
assumendo a tale fine la qualita' di incaricato di pubblico servizio.
Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali da adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto e'  determinato  l'importo  dell'onere  a
carico dell'interessato al riconoscimento del beneficio richiesto e i
criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato. 
  7. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela  della  qualita'  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), provvede
alle verifiche concernenti i contributi erogati. 
  8. Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita  percezione  del
contributo, oltre al recupero dello stesso, e' punita con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio   del   contributo   non
spettante. All'irrogazione della sanzione, ai sensi  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, provvede l'Ispettorato centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
(ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo
non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza  possibilita'
di compensazione con crediti entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
notifica dell'atto  emesso  dall'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
In  caso  di  mancato  pagamento  nei  termini  sopra   indicati   la
riscossione coattiva e' effettuata mediante ruolo. 
  9.  Qualora  l'attivita'  d'impresa  di  cui  al  comma   2   cessi
successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario
dell'istanza ai sensi del comma 3 e' tenuto a  conservare  tutti  gli
elementi giustificativi del  contributo  spettante  e  a  esibirli  a
richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto  di  recupero  di
cui al comma 8 e'  emanato  nei  confronti  del  soggetto  firmatario
dell'istanza che ne e' responsabile in solido con il beneficiario. 
  10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare  del  contributo
assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di  quanto
disposto dal presente articolo. 
  11. Agli oneri di cui al  presente  articolo,  nel  limite  di  600
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. All'espletamento delle attivita' connesse al presente  articolo,
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.