Art. 59 
 
Contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali nei
                           centri storici 
 
  1. E' riconosciuto  un  contributo  a  fondo  perduto  ai  soggetti
esercenti attivita' di impresa  di  vendita  di  beni  o  servizi  al
pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo  di
provincia  o  di  citta'  metropolitana  che,  in   base   all'ultima
rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche
competenti per la  raccolta  e  l'elaborazione  di  dati  statistici,
abbiano registrato presenze  turistiche  di  cittadini  residenti  in
paesi esteri: 
    a) per i comuni capoluogo di  provincia,  in  numero  almeno  tre
volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; 
    b) per i comuni capoluogo di citta' metropolitana, in numero pari
o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. 
  2. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del  fatturato
e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020,  degli  esercizi
di cui al comma 1, realizzati nelle zone  A  dei  comuni  di  cui  al
medesimo comma 1, sia  inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese  del
2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di  trasporto  pubblico
non di linea l'ambito territoriale  di  esercizio  dell'attivita'  e'
riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1. 
  3.  L'ammontare  del  contributo  e'  determinato  applicando   una
percentuale alla differenza  tra  l'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi riferito al mese  di  giugno  2020  e  l'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle
seguenti misure: 
    a) 15 per  cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori  a
quattrocentomila euro e  fino  a  un  milione  di  euro  nel  periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto; 
    c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi  superiori  a
un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. L'ammontare del contributo  a  fondo  perduto  e'  riconosciuto,
comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi  2  e  3,
non inferiore a mille euro per le persone fisiche e  a  duemila  euro
per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  Detti  importi  minimi
sono altresi' riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attivita'
a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al  comma
1. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non  puo'
essere superiore a 150.000 euro. 
  5. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e  3,  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi  da
7 a 14, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  6. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile  con
il  contributo  di  cui  all'articolo  58  per   le   imprese   della
ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta  per
uno solo dei due contributi. 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.