Art. 60 
 
         Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,  comma  8,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' integrata di 64 milioni di  euro
per l'anno 2020. 
  2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata  la  spesa  di  500
milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. All'articolo  43  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «100 milioni di  euro  per  l'anno  2020»
sono sostituite dalle seguenti:  «300  milioni  di  euro  per  l'anno
2020»; 
    b) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 5»  sono  inserite
le seguenti: «, ovvero di imprese che, indipendentemente  dal  numero
degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per
l'interesse nazionale»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle ipotesi
di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa  integrazione
di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla societa' in  relazione
alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei  dipendenti
della  societa'  interessata.  In  tali   casi,   la   procedura   di
licenziamento gia' avviata deve intendersi sospesa per il periodo  di
operativita' della proroga della cassa integrazione per consentire la
finalizzazione   degli   esperimenti   di   cessione   dell'attivita'
produttiva.»; 
    d) al comma 5, le parole «Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali». 
  4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di  trasformazione
tecnologica   e   digitale   delle   piccole   e    medie    imprese,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  231,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 50 milioni di euro
per l'anno 2021. 
  5. Per le finalita' di promozione della nascita  e  dello  sviluppo
delle societa' cooperative di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  4  dicembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  2  del  3  gennaio  2015,  la
dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di  cui  all'articolo
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata  di
10 milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla  realizzazione
degli  importanti  progetti  di  comune  interesse  europeo  di   cui
all'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del  Fondo  IPCEI  di
cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
e' incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021. 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  774  milioni  di
euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021 si  provvede
ai sensi dell'articolo 114.