Art. 62 
 
           Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese 
 
  All'articolo  61  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54
a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole  imprese  ai
sensi  dell'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano  in  difficolta'  ai
sensi del medesimo regolamento gia' alla data del 31  dicembre  2019,
purche' le stesse: 
      a) non siano soggette a procedure concorsuali  per  insolvenza,
oppure 
      b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che  al
momento della concessione dell'aiuto l'impresa  abbia  rimborsato  il
prestito o abbia revocato la garanzia; oppure 
      c) non abbiano ricevuto aiuti per  la  ristrutturazione,  salvo
che al momento della concessione dell'aiuto non siano  piu'  soggette
al piano di ristrutturazione.».