Art. 63 
 
         Semplificazione procedimenti assemblee condominiali 
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 9, e' inserito il seguente:  «9-bis.  Le  deliberazioni
dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli
interventi di cui al presente articolo sono valide se  approvate  con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e
almeno un terzo del valore dell'edificio.».