Art. 66 
 
              Interventi di rafforzamento patrimoniale 
 
  1. Al fine di  sostenere  programmi  di  sviluppo  e  rafforzamento
patrimoniale delle societa' soggette a  controllo  dello  Stato,  nel
rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di  settore,  con
decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'  essere
autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e  di  strumenti
di  patrimonializzazione  di  societa'  controllate  per  un  importo
complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l'anno
2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.