Art. 67 
 
                        Riassetto gruppo SACE 
 
  1. Una quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27,  comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  puo'  essere
destinata  alla  copertura  di   operazioni   di   trasferimento   di
partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE. 
  2. Previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e
Cassa depositi e prestiti (CDP)  S.p.A.,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale,  sottoposto  alla
registrazione della Corte dei conti, e' determinato il riassetto  del
gruppo  SACE  e  il  valore  di  trasferimento  delle  partecipazioni
interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando,  in  quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40. 
  3. All'onere in termini di fabbisogno derivante dal versamento  del
corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2, cui si  da'  corso
tramite titoli di  Stato,  anche  appositamente  emessi,  nel  limite
massimo di 4.500 milioni  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per
l'attuazione del presente articolo sono esenti  da  ogni  imposizione
fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione. 
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi per le
attivita'  previste  dal  presente  articolo   della   consulenza   e
assistenza di esperti di provata esperienza  nel  limite  massimo  di
75.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  5. All'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto-legge 8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  e  ivi
incluse le decisioni relative alla Simest S.p.A.».