Art. 69 
 
          Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  continuita'  nell'operativita'  delle
amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di  permanere  negli
immobili conferiti o  trasferiti  ai  fondi  comuni  di  investimento
immobiliare  gia'   costituiti   ai   sensi   dell'articolo   4   del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  anche  in
considerazione  dell'eccezionale   congiuntura   economica   connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' dei suoi effetti di
alterazione dell'ordinario  andamento  del  mercato  immobiliare,  al
citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001,  dopo  il  comma
2-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
    «2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione  di  cui  al
presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facolta' di  prorogare  o
rinnovare i contratti o stipularne di nuovi,  sulla  base  di  quanto
previsto da uno o piu' decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano: 
      a) la decorrenza e la durata  dei  nuovi  contratti,  ai  sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392; 
      b) i canoni di locazione, in ogni caso non superiori  a  quelli
applicati alla data di entrata in  vigore  del  presente  comma,  che
dovranno  essere  definiti   tenendo   conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 3, comma 8, del decreto- legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
limitatamente alla durata residua del  finanziamento  originario  non
rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso; 
      c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni  da  riconoscere
al locatore in caso di  ritardata  restituzione  degli  immobili  per
scioglimento o cessazione del contratto di locazione; 
      d) le ulteriori condizioni contrattuali. 
    2-septies. Fermo restando che i canoni di locazione devono essere
definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3,  comma  8,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente  alla
durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti
fini  eventuali  proroghe  dello   stesso,   in   caso   di   mancata
sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di permanenza
delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative  negli
immobili per i quali si verifichi  ogni  ipotesi  di  scioglimento  o
cessazione degli effetti dei  contratti  di  locazione  previsti  dal
comma 2-ter, e' dovuta un'indennita' di occupazione precaria pari  al
canone pro tempore vigente,  senza  applicazione  di  alcuna  penale,
onere o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del  danno
ulteriore provato dal locatore. Le disposizioni di  cui  al  presente
comma  si  inseriscono  automaticamente  nei  predetti  contratti  di
locazione in corso, ai sensi dell'articolo 1339  del  codice  civile,
anche in deroga ad ogni eventuale  diversa  pattuizione  esistente  e
hanno efficacia  per  un  periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi  a
decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetta. Nelle  more
dell'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze
di  cui  al  comma  2-sexsies,  che  disciplineranno,  tra   l'altro,
metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti
di locazione in essere, sono sospese le relative procedure.». 
  2. Per i medesimi fini di cui al comma  1,  a  decorrere  dall'anno
2021, con la legge di bilancio possono essere definite le risorse  da
appostare  nel  bilancio  dello  Stato  finalizzate  all'acquisto  di
immobili aventi caratteristiche di strategicita',  infungibilita'  ed
esclusivita', adibiti o da adibire ad  uffici  delle  amministrazioni
statali di cui all'articolo 2, comma 222,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191. 
  3. L'Agenzia del demanio,  in  qualita'  di  conduttore  unico  dei
contratti di locazione afferenti gli immobili dei  Fondi  Immobiliari
istituiti ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410,  e  nell'ambito  degli  indirizzi,  criteri  e  risorse
individuati dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  cura  la
definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed
assistenza tecnico-specialistica alle  Amministrazioni  utilizzatrici
dei predetti immobili,  nelle  attivita'  valutative,  di  analisi  e
scelta, oltre che  delle  condizioni  economiche  di  mercato,  della
proposta complessivamente piu' conveniente,  anche  contemperando  le
molteplici e motivate esigenze istituzionali, logistico,  funzionali,
di razionalizzazione e sociali di lungo periodo  dell'Amministrazione
interessata, volta all'acquisto ovvero alla locazione di immobili per
finalita'  istituzionali  nell'ambito  di  un  ristretto  elenco   di
possibili soluzioni alternative individuate anche a  seguito  di  una
specifica ricerca ad evidenza pubblica curata  dalle  Amministrazioni
interessate. In esito  all'attivita'  svolta  l'Agenzia  del  demanio
rende  specifico  parere  tecnico  anche  asseverando  le  specifiche
esigenze  dell'Amministrazione  richiedente  e  tenendo  conto  della
natura giuridica del soggetto  offerente.  Le  attivita'  di  cui  al
presente comma, svolte senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica,  possono   essere   fornite   anche   a   richiesta   delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  incluse  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e gli enti previdenziali.