Art. 71 
 
  Modalita' di svolgimento semplificate delle assemblee di societa' 
 
  1. Alle assemblee delle societa'  per  azioni,  delle  societa'  in
accomandita per azioni, delle societa'  a  responsabilita'  limitata,
delle societa' cooperative  e  delle  mutue  assicuratrici  convocate
entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei
commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei  FIA
italiani riservati, ai sensi dell'articolo 10, comma  4  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015,  n.  30,
le societa' di  gestione  del  risparmio  possono  usufruire  di  una
proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori  tre  mesi  e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2020,   fermo   restando   le
disposizioni di cui al regolamento di gestione di  ciascun  FIA.  Per
potersi avvalere della proroga di cui al presente comma e' necessario
il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA.