Art. 72 
 
  Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, nonche' di cui agli articoli 33 e 34  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020.