Art. 74 
 
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse  emissioni
                      di Co2 g/km - Automotive 
 
  1. All'articolo  44  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera  a),  e'  sostituita
dalla seguente: 
    

                =====================================
                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |
                +=============+=====================+
                |0-20         |2.000                |
                +-------------+---------------------+
                |21-60        |2.000                |
                +-------------+---------------------+
                |61-90        |1.750                |
                +-------------+---------------------+
                |91-110       |1.500                |
                +-------------+---------------------+
    
    b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera  b),  e'  sostituita
dalla seguente: 
 
    

                =====================================
                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |
                +=============+=====================+
                |0-20         |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |21-60        |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |61-90        |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |91-110       |750                  |
                +-------------+---------------------+ 
    
    c) al comma 1-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   sono
individuate le modalita' attuative  del  presente  comma  nel  limite
complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»; 
    d) al comma 1-septies, le parole «hanno diritto  a  un  ulteriore
incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro  gia'  attribuiti  al
primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di
imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici,
biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,
servizi di mobilita' elettrica in condivisione  o  sostenibile»  sono
sostituite dalle seguenti: «hanno diritto, nei limiti  delle  risorse
disponibili, a un credito di imposta  del  valore  di  750  euro,  da
utilizzare  entro  tre  annualita'  per  l'acquisto  di   monopattini
elettrici,  biciclette  elettriche  o   muscolari,   abbonamenti   al
trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione  o
sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono individuate le modalita' attuative del presente comma  anche  ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»; 
    e) Al comma  1-octies  le  parole:  «quale  limite  di  spesa  da
destinare  esclusivamente  all'attuazione  dei  commi  da   1-bis   a
1-septies  del  presente   articolo.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono individuate le modalita' per assicurare il rispetto  del  limite
di spesa di cui al presente comma» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del
comma 1-bis del presente articolo.». 
  2. Il fondo di cui all'articolo  1,  comma  1041,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 400  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di cui 300 milioni di euro  quale  limite  di  spesa  da
destinare  esclusivamente  all'attuazione  delle  previsioni  di  cui
all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020,  n.  77,  come  modificate  dal  comma  1  del  presente
articolo, secondo la seguente ripartizione: 
    a)  euro  50  milioni  riservati  per  i  contributi   aggiuntivi
all'acquisto di autoveicoli compresi nelle  fasce  0-20  g/km  Co2  e
21-60 g/km  Co2  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1-bis
dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) euro 150 milioni riservati per i  contributi  all'acquisto  di
autoveicoli compresi  nella  fascia  61-90  g/km  Co2,  acquistati  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto; 
    c) euro 100 milioni riservati per i  contributi  all'acquisto  di
autoveicoli compresi nella  fascia  91-110  g/km  Co2,  acquistati  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni  di  euro  per
l'anno   2020,   finalizzato   all'erogazione   di   contributi   per
l'installazione  di  infrastrutture  per  la  ricarica   di   veicoli
elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio  di  attivita'
di  impresa,  arti  e  professioni,  nonche'  da   soggetti   passivi
dell'imposta sul reddito  delle  societa'  (IRES).  Con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  e  di  fruizione  del
contributo. Il contributo di cui al presente comma non e'  cumulabile
con altre agevolazioni previste per la medesima spesa. 
  4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a  legislazione
vigente, ai fini di cui al comma 107 dell'articolo 1 della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, l'acquisto o il noleggio di veicoli alimentati
ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non e' soggetto ai  limiti
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. 
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  500  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.