Art. 75 
 
Operazioni  di  concentrazione  a  salvaguardia   della   continuita'
d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo  24
                        febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della  legge
10 ottobre  1990,  n.  287,  le  operazioni  di  concentrazione,  non
disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del  Consiglio  del  20
gennaio 2004, riguardanti imprese operanti in mercati  caratterizzati
dalla presenza di servizi ad  alta  intensita'  di  manodopera,  come
definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo  14
del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  Europea,  che  abbiano
registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche
a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria,  potrebbero
cessare le loro attivita', rispondono a rilevanti interessi  generali
dell'economia nazionale e,  pertanto,  si  intendono  autorizzate  in
deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
fermo restando quanto previsto dal comma 2. 
  2. Le imprese di cui al comma 1 devono  preventivamente  comunicare
le  operazioni  di   concentrazione   all'Autorita'   garante   della
concorrenza  e  del  mercato,  unitamente  alla  proposta  di  misure
comportamentali idonee a  prevenire  il  rischio  di  imposizione  di
prezzi o altre condizioni contrattuali  gravose  per  gli  utenti  in
conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con  propria  deliberazione
adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito  il  parere
del  Ministero  dello  sviluppo   economico   e   dell'Autorita'   di
regolamentazione del settore, prescrive le  suddette  misure  con  le
modificazioni e  integrazioni  ritenute  necessarie  a  tutela  della
concorrenza e dell'utenza, tenuto anche  conto  della  sostenibilita'
complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza  si  applicano
le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10  ottobre  1990,  n.
287. 
  3.  Il  presente   articolo   si   applica   alle   operazioni   di
concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020. 
  4. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire  o  cedere,
direttamente o indirettamente: 
        a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato  o
nel soggetto che, anche  indirettamente,  controlla  il  gestore  del
mercato, in misura tale che la  quota  dei  diritti  di  voto  o  del
capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il
10%, 20%, 30% o 50%; 
        b) il controllo del gestore del mercato; 
      ne da' preventiva comunicazione alla Consob. 
      Il controllo sussiste nei  casi  previsti  dall'articolo  2359,
commi primo e secondo, del codice civile.»; 
    b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: 
      «4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume  esistente
nella  forma  dell'influenza  dominante,   salvo   prova   contraria,
allorche' ricorra una delle  situazioni  indicate  dall'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo del 1º settembre 1993, n.  385,  ove
applicabili»; 
    c) al comma 5: 
      1) dopo le parole «la Consob puo' opporsi»,  sono  inserite  le
seguenti: «all'acquisizione della partecipazione di cui  al  comma  4
o»; 
      2) le parole «tali cambiamenti mettono» sono  sostituite  dalle
seguenti: «venga messa»; 
      3) dopo le parole «gestione sana e prudente del  mercato»  sono
inserite le seguenti:  «,  valutando  tra  l'altro  la  qualita'  del
potenziale acquirente e la  solidita'  finanziaria  del  progetto  di
acquisizione in base ai criteri indicati dall'articolo 15,  comma  2,
del  decreto  legislativo  del  24  febbraio   1998,   n.   58,   ove
applicabili»; 
    d) al comma 7: 
      1) le parole «puo' essere  esercitato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore  del
mercato,»; 
      2) le parole «6, lettera a),» sono sostituite  dalle  seguenti:
«4»; 
      3) dopo le parole «in violazione dei commi 4 e 5» sono aggiunte
le seguenti: «e gli altri diritti  che  consentono  di  influire  sul
gestore del mercato.».