Art. 77 
 
               Misure urgenti per il settore turistico 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, comma 3,  dopo  la  parola  «alberghiere»  e'
inserita la seguente: «, termali»; 
    b) all'articolo 28, comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite
dalle seguenti: «, maggio e giugno» e le  parole:  «e  giugno»,  sono
sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio»; 
    c) all'articolo 182, comma 1, dopo le parole «tour operator» sono
inserite le  seguenti  «,  nonche'  le  guide  e  gli  accompagnatori
turistici» e le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«265 milioni». 
  2. Per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria
prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle  rate
dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, e' prorogata  sino
al 31 marzo 2021. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  la
dotazione della sezione speciale del Fondo di  garanzia  PMI  di  cui
all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
incrementata di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 339,2 milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114.