Art. 81 
 
Credito d'imposta per gli  investimenti  pubblicitari  in  favore  di
leghe  e  societa'  sportive  professionistiche  e  di   societa'   e
               associazioni sportive dilettantistiche 
 
  1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai  lavoratori  autonomi  e  agli
enti  non  commerciali  che  effettuano  investimenti   in   campagne
pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei  confronti  di  leghe
che organizzano campionati  nazionali  a  squadre  nell'ambito  delle
discipline olimpiche ovvero  societa'  sportive  professionistiche  e
societa'  ed  associazioni  sportive  dilettantistiche  iscritte   al
registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che
svolgono attivita' sportiva giovanile, e' riconosciuto un contributo,
sotto forma  di  credito  d'imposta,  pari  al  50  per  cento  degli
investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al  31
dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa  stabilito  ai
sensi del comma 6, che  costituisce  tetto  di  spesa.  Nel  caso  di
insufficienza  delle  risorse  disponibili  rispetto  alle  richieste
ammesse, si procede alla ripartizione tra  i  beneficiari  in  misura
proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato
ai sensi  del  presente  articolo,  con  un  limite  individuale  per
soggetto pari al 5 per cento del totale  delle  risorse  annue.  Sono
escluse  dalla  disposizione  di  cui   al   presente   articolo   le
sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono  al  regime
previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. 
  2.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, previa istanza  diretta  al  Dipartimento  dello
sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
le politiche giovanili e  lo  sport,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  nel  rispetto  della
normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalita' e
i criteri  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, con  particolare  riguardo  ai  casi  di  esclusione,  alle
procedure  di  concessione  e  di  utilizzo   del   beneficio,   alla
documentazione richiesta,  all'effettuazione  dei  controlli  e  alle
modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite  di  spesa
di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione  che  i  pagamenti
siano effettuati con versamento bancario o  postale  ovvero  mediante
altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
  4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie  deve
essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a
leghe  e  societa'   sportive   professionistiche   e   societa'   ed
associazioni   sportive   dilettantistiche   con   ricavi,   di   cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b),  del  Testo  Unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi  al  periodo  d'imposta
2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari  a  200.000  euro  e
fino a un massimo  di  15  milioni  di  euro.  Le  societa'  sportive
professionistiche    e    societa'    ed    associazioni     sportive
dilettantistiche,  oggetto  della   presente   disposizione,   devono
certificare di svolgere attivita' sportiva giovanile. 
  5. Il corrispettivo sostenuto per  le  spese  di  cui  al  comma  1
costituisce, per il soggetto erogante, spesa  di  pubblicita',  volta
alla promozione dell'immagine, dei prodotti o  servizi  del  soggetto
erogante mediante una specifica attivita' della controparte. 
  6.  Agli  oneri  di  cui  al  presente  articolo,  per  un  importo
complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di  spesa
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle
attivita'  amministrative  inerenti  alle  disposizioni  di  cui   al
presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.