Art. 82 
 
     Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021 
 
  1. La Federazione Italiana Sport  Invernali  (FISI),  in  relazione
alla garanzia  dalla  stessa  prestata  in  favore  della  Fondazione
Cortina 2021  per  l'adempimento  delle  obbligazioni  pecuniarie  da
quest'ultima contratte nei confronti  dell'Istituto  per  il  credito
sportivo, puo' richiedere la concessione della  controgaranzia  dello
Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da
escutersi in caso di annullamento  dei  campionati  mondiali  di  sci
alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021  dovuto
all'emergenza COVID-19. La garanzia e'  elencata  nell'allegato  allo
stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  definiti  modalita',
condizioni e termini per la concessione della suddetta garanzia,  nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea. 
  2. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)  predispone  ogni
anno, nonche' a conclusione delle attivita' organizzative concernenti
l'evento denominato «Mondiali di  Sci  Cortina  2021»  una  relazione
sulle  attivita'  svolte  dal   comitato   organizzatore   denominato
«Fondazione  Cortina  2021»   ,   accompagnata   da   una   analitica
rendicontazione dei costi  per  l'organizzazione  dell'evento,  e  la
invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per  lo
Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per
il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 
  3. All'articolo  61  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter, le parole «alla Struttura di missione per  gli
anniversari   nazionali   e   gli   eventi   sportivi   nazionali   e
internazionali, di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 settembre 2019» , sono sostituite dalle  seguenti:  «alla
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport» ; 
    b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  la
realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi  9  e
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357»; 
    c) al comma 21, le parole  «31  dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 gennaio 2021». 
  4. All'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi  oneri,  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in
favore della societa' Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'articolo 1,
comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.